Art. 3.

      1. A titolo di contributo per la realizzazione delle strutture da adibire alle attività del Museo di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.